Regolamento

PREMESSA

La Scuola dell’Infanzia GAETANA STERNI, ha sede in VIA DON ERMENEGILDO ZENNARI N.11 a CASSOLA (VI).
La natura giuridica della scuola è: ASSOCIAZIONE DI GENITORI.

 

ART. 1 – IDENTITA’ DELLA SCUOLA

La scuola dell’infanzia, nata per volontà della Parrocchia San Marco di Cassola, è legalmente riconosciuta ed è vigilata dal Ministero della Pubblica Istruzione, tramite il Responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale.

La scuola dell’infanzia accoglie tutti i bambini anche quelli svantaggiati per ragioni psicofisiche, familiari, sociali, e per essi chiede l’intervento dello Stato e degli enti locali affinché assicurino i necessari sostegni tecnici ed economici.

La scuola dell’infanzia aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) tramite l’Associazione provinciale ADASM-FISM (Associazione Degli Asili e Scuole Materne) di Vicenza.

 

ART. 2 – GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

La scuola dell’infanzia gestita da un Comitato di Gestione come previsto nello Statuto.
Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini che abbiano compiuto o compiano i tre anni entro il 31 Dicembre.
Nel caso in cui venga raggiunto il limite massimo delle iscrizioni, prima di aver soddisfatto tutte le richieste di bambini appartenenti alla suddetta categoria di priorità, la preferenza sarà data in ordine progressivo, secondo i seguenti criteri:
a) Frequenza nell’anno precedente con pagamenti regolari;
b) Fratelli che già frequentano la nostra scuola;
c) Residenza nella Parrocchia S. Marco Ev. di Cassola;
d) Residenza nel Comune di Cassola;
e) Sorteggio tra i nati nell’ultimo mese.

Una volta accettate le domande d’iscrizione rispettando i criteri sopraelencati verrà stilata una lista d’attesa con le richieste non accolte o presentate dopo i termini di consegna prefissati. Potrà quindi comprendere sia bambini residenti nel comune, sia bambini residenti fuori comune.
Tra le due categorie di domande hanno la precedenza quelle presentate dai residenti nel comune e il criterio di scelta corrisponde ai punti sopraelencati, precisamente dal punto a) al punto e) compreso. I bambini saranno inseriti in base alla loro data di nascita privilegiando i primi nati.
Le domande dei bambini residenti nel comune, o comunque rispondenti ai criteri di priorità elencati, presentate oltre i termini d’iscrizione previsti, perdono la precedenza riservata e vengono quindi inserite in lista d’attesa.

La domanda di iscrizione viene fatta il primo anno e ha validità per i tre anni di frequenza alla scuola.

Essa comporta per i genitori la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento nonché la proposta educativa della scuola con l’impegno a rispettarla e a collaborare alla sua attuazione.

All’atto dell’iscrizione devono essere prodotti i seguenti documenti:
– la richiesta di iscrizione valida come autocertificazione.
– il versamento della quota d’iscrizione.

La retta è annuale e può essere versata in un’unica rata oppure in dieci rate mensili.
a) Dopo due mesi di assenza continuata per malattia il contributo sarà ridotto del 50%, presentando il relativo certificato medico attestante le motivazioni dell’assenza.
b) Il contributo dovrà essere versato entro i primi cinque giorni tramite Bonifico Bancario.
Nel caso il ritiro del bambino avvenga nel corso dell’anno scolastico e sia motivato da certificazione medica, da documentati gravi motivi familiari o da cambio di residenza, la retta annua dovrà essere pagata in proporzione fino alla data del ritiro o alla data in cui si perfeziona la pratica anagrafica. Negli altri casi, la famiglia sarà tenuta al pagamento della retta annuale.

La refezione e’ predisposta conformemente alla tabella dietetica approvata dall’Azienda sanitaria competente.
La natura associativa della scuola non consente ai genitori, per gli infortuni e le responsabilità civili, rivalse di alcun genere nei confronti di altri genitori, personale dipendente, soci o amministratori, salvo quanto garantito dall’assicurazione regionale e da quelle stipulate dalla scuola.

 

ART. 3 – ORARIO DELLA SCUOLA E CALENDARIO SCOLASTICO

La scuola funzionerà normalmente per dieci mesi all’anno da settembre a giugno con orario giornaliero di apertura dalle 08,30 alle 15,50.
Il calendario scolastico è determinato dalla Regione Veneto. La Scuola può attuare delle modifiche che possono essere approvate dall’Ufficio Regionale Scolastico.
Nei primi giorni di inizio dell’anno scolastico viene attuato un progetto d’inserimento per favorire un graduale approccio dei bambini alla Scuola dell’Infanzia.
I genitori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell’orario di entrata (8.30-9.00) e di uscita (15.30-15.50) evitando di intrattenersi all’interno della struttura oltre gli orari stabiliti. Non è ammessa l’entrata e l’uscita dei bambini in orari diversi da quelli stabiliti, se non per evenienze del tutto eccezionali e salvo preventiva richiesta delle famiglie, rivolta alle rispettive insegnanti e approvata dalla coordinatrice.
Durante l’orario di uscita, al momento della consegna dei bambini, viene meno la responsabilità della Scuola verso i bambini stessi. Per motivi di responsabilità civile e penale, all’uscita i bambini saranno affidati esclusivamente ad un genitore o ad una persona delegata purché maggiorenne (compilando l’apposito modulo di delega fornito dalla scuola).
Su richiesta e presentando la dichiarazione di lavoro del genitore (da parte del datore di lavoro o di autocertificazione in caso di lavoro autonomo) si può usufruire del servizio di anticipo, dalle ore 7.30 alle ore 8.30. La priorità sarà riservata ai bambini con entrambi i genitori lavoratori con questa particolare esigenza. L’anticipo è affidato agli insegnanti o a personale ausiliario abilitato. La richiesta va effettuata all’inizio dell’anno scolastico alla Coordinatrice e avrà validità annuale. L’accettazione delle domande è in base all’ordine di arrivo e fino a copertura dei posti disponibili. Il servizio è subordinato ad un numero minimo di richieste.

 

ART. 4 – SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA

Il numero massimo dei bambini che la scuola può accogliere è di 138.

A ogni sezione potrà essere affidato un numero massimo di 23 bambini.


ART. 5 – SERVIZIO SANITARIO

Il Comitato di Gestione, in collaborazione con il personale, curerà che venga assicurata un’adeguata vigilanza medico-igienico-sanitaria, nonché gli interventi dell’Azienda sanitaria per quanto attiene alla medicina scolastica preventiva e al sostegno per i disabili.

ASSENZE: Se il bambino rimane assente per 6 giorni consecutivi (esclusi il sabato e la domenica) il rientro dovrà essere accompagnato dal Certificato del Pediatra curante che ne attesti l’idoneità alla frequenza. Non si accettano bambini senza certificato medico, neanche posticipato.
In caso di assenza per motivi di famiglia o di salute, i genitori devono avvisare la scuola.

REGOLE SANITARIE: I genitori verranno immediatamente avvertiti e dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino, qualora si verificasse una delle seguenti situazioni:
a.    Temperatura corporea superiore ai 37.5° C.
b.    Episodi di vomito
c.    Episodi di dissenteria
d.    Congiuntivite
e.    Pediculosi
Il Personale assicura la massima attenzione affinché vengano evitati contagi, tuttavia la Scuola declina ogni responsabilità per malattie eventualmente contratte.
Nel caso di malattie infettive, congiuntivite e pediculosi i genitori devono avvertire tempestivamente la Coordinatrice.

NORME IGIENICO SANITARIE E MENSA: La scuola garantisce direttamente la mensa (con personale interno) attenendosi ad una tabella dietetica approvata dall’ASL 3 di Bassano del Grappa.
Qualora siano iscritti bambini soggetti ad allergie e intolleranze alimentari (con certificazione medica) la Scuola provvede alle necessarie variazioni nella tabella dietetica. La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata solo dalla cucina della scuola, di conseguenza non possono entrare nella struttura alimenti preparati esternamente. Per le feste di compleanno i genitori possono portare solo prodotti e bevande confezionate.

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI: Il personale non è autorizzato a somministrare farmaci né prodotti omeopatici ai frequentanti la Scuola dell’Infanzia.
Nel caso si renda necessaria la somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico, tale somministrazione può essere effettuata solo dagli esercenti la potestà genitoriale, attraverso una dichiarazione scritta rivolta alla Coordinatrice e l’esibizione di un certificato medico che comprovi la necessità di somministrare i farmaci in questione.
La somministrazione da parte degli esercenti la potestà genitoriale deve avvenire negli orari concordati con il personale docente. Gli esercenti la potestà genitoriale possono delegare la somministrazione dei farmaci ad altre persone mediante apposita autorizzazione scritta da consegnare alla Scuola.
Il personale docente provvede alla somministrazione dei farmaci salvavita, qualora la stessa debba avvenire immediatamente e in modo indifferibile senza che si possa attendere l’intervento del Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso e, in ogni caso, sia riferita a emergenze prevedibili legate a patologie previamente segnalate per iscritto alla Coordinatrice della Scuola all’inizio di ogni anno scolastico o qualora insorgano successivamente.
Il personale docente, gli esercenti la potestà genitoriale dei bambini di cui sia stata segnalata una delle patologie in questione e il pediatra della competente ASL s’impegnano a firmare un documento al quale risultino in modo dettagliato le modalità d’intervento per ciascuna delle varie situazioni di emergenza che possono potenzialmente verificarsi con riferimento alle patologie predette.

 

ART. 6 – COLLEGIO DOCENTI
   Il collegio dei docenti e’ formato da tutti gli insegnanti presenti nella scuola ed e’ presieduto dalla Coordinatrice.
   Al collegio docente compete:
–    la programmazione educativa e didattica, in coerenza con il progetto educativo;
–    la formazione delle sezioni;
–    la verifica e la valutazione periodica dell’attività educativa e la definizione delle modalità che verranno adottate per darne puntuale informazione ai genitori;
–    il diritto-dovere dell’aggiornamento professionale.

 

ART. 7 – COORDINAMENTO DIDATTICO DI ZONA

Le insegnanti partecipano al coordinamento didattico di zona predisposto dall’ADASM-FISM.

Le insegnanti possono attuare sperimentazioni di ordine pedagogico-didattico, d’accordo con gli  organi collegiali della scuola e gli esperti pedagogici dell’ADASM, verificando di volta in volta la validità del loro operato, sulla base di specifiche indicazioni a carattere scientifico.

La Scuola è iscritta e partecipa al CTF (Centro Territoriale per la Formazione).

 

ART. 8 – RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
Ogni comunicazione riguardante il bambino va fatta direttamente alle insegnanti, al mattino durante l’accoglienza, o tramite telefonata. Allo scopo di non interrompere l’attività didattica, è possibile la dettatura di messaggi brevi alla Coordinatrice, che provvederà ad inoltrarlo alle insegnanti.
Al fine di promuovere una effettiva e pratica collaborazione scuola-famiglia, la coordinatrice convocherà:
•    colloqui individuali tra genitori e rispettive insegnanti di sezione (di routine, oppure richieste dall’insegnante o dal genitore)
•    riunioni di sezione
•    un’assemblea alla fine dell’anno scolastico con i genitori dei nuovi iscritti all’a.s. successivo
•    periodici consigli di intersezione
•    incontri di continuità con le insegnanti della scuola primaria
I genitori, primi educatori dei loro figli, sono impegnati a partecipare alle riunioni indette per loro e a tenere frequenti contatti con l’insegnante a cui è affidato il loro bambino.
I genitori possono chiedere un colloquio alla coordinatrice previo appuntamento. Se le comunicazioni sono generiche i genitori devono rivolgersi al proprio rappresentante di sezione, il quale provvederà a comunicarle alla coordinatrice.

– Aggiornato il 31/10/ 2012 e approvato il 07/11/2012